Condizioni generali di partecipazione

RIFERIMENTI 

Per “Wopart Executive Sagl” o “Organizzatore” si intende Wopart Executive sagl con sede a Crocicchio Cortona, 6 – 6900 Lugano CH 

AVVERTENZA PRELIMINARE

Per “stand” o “posteggio” si intende lo spazio assegnato all’Espositore per la presentazione dei propri prodotti o servizi. 

1) AMMISSIONE AL SALONE

Possono partecipare ad essere ammesse come Espositori gallerie, mercanti e operatori attivi nei campi dell’arte antica, moderna e contemporanea. 

2) PARTECIPAZIONE AL SALONE

La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata a pena di irricevibilità sull’apposito modulo debitamente compilato, sottoscritto e controfirmato, e costituirà proposta irrevocabile per il richiedente e comporterà l’accettazione da parte sua delle presenti “Condizioni Generali di Partecipazione”, nonché del “Regolamento Tecnico di Manifestazione”, e di ogni altra norma relativa all’organizzazione ed al funzionamento del Salone e del Quartiere Fieristico. Sull’accettazione della domanda di partecipazione deciderà l’Organizzatore con assoluta autonomia e con il solo obbligo di indicare i motivi della mancata accettazione esclusivamente per le domande (formalmente regolari e tempestivamente pervenute) qualora i richiedenti ne facciano formale richiesta scritta almeno 10 giorni prima dell’inaugurazione del Salone. Il richiedente è tenuto a fornire ogni altra documentazione che dovesse essergli richiesta per decidere sull’accoglimento della domanda e per accertare -in qualsiasi momento- il rispetto delle condizioni di partecipazione al Salone. Nel caso di accoglimento della domanda di partecipazione , ne verrà data comunicazione al richiedente a mezzo e-mail che gli attribuirà la qualità di partecipante al Salone a condizione che provveda al tempestivo e integrale pagamento di quanto dovuto a termini di Regolamento (di cui al successivo Art. 3). La domanda di partecipazione, così come il complesso dei diritti e degli obblighi che ne conseguiranno in capo all’Espositore non sono trasmissibili. La cessazione dell’attività da parte dell’aspirante Espositore costituirà motivo di immediata risoluzione del contratto; in tal caso l’Organizzatore tratterrà a titolo di penale la quota (salvo il risarcimento di eventuali danni diretti o indiretti) e potrà comunque disporre del posteggio anche assegnandolo ad altri Espositori. 

3) TERMINI DI PAGAMENTO

La tariffa di partecipazione è indicata nella domanda di partecipazione. Il richiedente, allorché avrà ricevuto la comunicazione di accettazione del curriculum espositivo e la conseguente fattura, dovrà versare entro il 30 giugno 2020 quanto dovuto a termini contrattuali; le fatture emesse dopo il 30 giugno 2020 dovranno essere pagate a vista. Non sarà consentito l’ingresso per l’allestimento agli espositori che non abbiano provveduto al saldo del canone espositivo. In mancanza, l’Organizzatore potrà considerare risolto il contratto per inadempienza del partecipante, senza necessità di diffida o di pronuncia del Giudice. In tal caso l’Organizzatore ne darà formale comunicazione all’interessato, e – oltre ad essere svincolato da ogni impegno ed a poter disporre dello spazio espositivo assegnandolo ad altri richiedenti – avrà diritto all’integrale pagamento, a titolo di penale, di ogni altro corrispettivo contrattuale, detratto quanto già eventualmente percepito per tali titoli e fatto salvo ogni suo diritto a risarcimento degli eventuali maggiori danni. 

4) INOSSERVANZE ED INADEMPIMENTI

In caso di inosservanza delle prescrizioni di cui al presente regolamento e di inadempimento alle obbligazioni di cui al presente contratto – ivi incluso anche il caso di mancato pagamento, Wopart Executive sagl potrà, tenendo conto della gravità del fatto, disporre nei confronti dell’Espositore interessato le seguenti sanzioni:
– non attivare i servizi accessori comprese tutte le utenze necessarie per il regolare funzionamento dello spazio espositivo assegnato;
– rifiutare la consegna di pass per il parcheggio, delle tessere espositore, dei biglietti visitatore e di ogni altro materiale connesso alla partecipazione al Salone;
– ordinare l’immediata rimozione delle opere non ammesse, con potere di intervento diretto ed immediato nel caso in cui l’Espositore non ottemperi immediatamente, fatte salve ulteriori sanzioni;
– ordinare l’immediata chiusura dello stand, con potere di intervento diretto ed immediato nel caso in cui l’Espositore non ottemperi immediatamente, fatte salve ulteriori sanzioni;
– disporre l’esclusione dell’Espositore dalle successive edizioni della Manifestazione.
In nessun caso l’Espositore avrà diritto a rimborsi o indennizzi di qualsivoglia natura e rimarrà comunque obbligato a corrispondere a Wopart Executive sagl per intero l’importo relativo ai canoni di partecipazione. Wopart Executive sagl avrà in ogni caso titolo per richiedere il risarcimento del danno e delle spese sostenute per la rimozione delle opere e/o la chiusura dello stand e/o per l’eventuale approntamento dello spazio ad uso, compresa l’assegnazione ad altro espositore. 

5) ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

L’assegnazione dei posteggi è di esclusiva e autonoma competenza dell’Organizzatore; pertanto eventuali indicazioni o richieste particolari formulate dall’Espositore si intendono puramente indicative, non possono vincolare o condizionare la domanda di partecipazione e quindi si considerano come non apposte. L’Organizzatore si riserva il diritto di assegnare al richiedente un posteggio avente superficie diversa da quella richiesta tramite la domanda di partecipazione, allorquando la metratura da lui richiesta non sia compatibile – ad insindacabile giudizio dell’Organizzatore – con le esigenze organizzative complessive del settore di competenza o della manifestazione nella sua globalità. Inoltre l’Organizzatore avrà facoltà di spostare, ridurre il posteggio già assegnato, ovvero di trasferirlo in altra zona espositiva senza alcun diritto del partecipante ad indennizzi od a risarcimenti di sorta. Sarà comunque tenuto a darne comunicazione all’Espositore a mezzo e-mail, fax o altro idoneo mezzo almeno 10 giorni prima dell’inizio del Salone. L’Organizzatore si riserva di assegnare posteggi anche non risultanti dalle piante predisposte. 

6) FACOLTÀ DI RECESSO

Il partecipante che, per legittima comprovata impossibilità sopravvenuta non sia in grado di intervenire al Salone, potrà recedere dal contratto documentando tale impedimento e dandone comunicazione all’Organizzatore con lettera raccomandata A.R. almeno 60 giorni prima della data di inizio del Salone, ferma restando l’acquisizione all’Organizzatore dell’intero acconto, e fatto salvo ogni eventuale ulteriore diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni. Se viceversa detta comunicazione verrà data meno di 60 giorni prima della data di inizio del Salone, il partecipante sarà tenuto al pagamento dell’intera quota di partecipazione, salvo il diritto dell’Organizzatore per eventuali maggiori danni diretti ed indiretti. In tale ipotesi, l’Organizzatore potrà comunque disporre del posteggio anche assegnandolo ad altri Espositori. Sulla valutazione delle cause che impediscono alla ditta di partecipare giudicherà l’Organizzatore. Se la comunicazione di recesso non verrà addirittura data e comunque l’Espositore non appronterà il proprio posteggio entro il termine previsto nel “Regolamento Tecnico di Manifestazione”, egli sarà considerato inadempiente a tutti gli effetti e sarà tenuto, oltre che al pagamento dell’intera quota di partecipazione, anche al rimborso dei danni diretti ed indiretti subiti dall’Organizzatore. Pure in questa ipotesi, l’Organizzatore potrà comunque disporre dello stand anche assegnandolo ad altri Espositori. L’Organizzatore potrà recedere a propria discrezione dal contratto di partecipazione sino a due settimane prima della data di apertura del Salone, e – per motivi attinenti all’Organizzazione della rassegna ed al suo regolare svolgimento – sino al giorno di apertura. In tali ipotesi l’Organizzatore non sarà tenuto ad indennizzo o risarcimento di sorta, ma dovrà restituire la quota di iscrizione e la quota di partecipazione eventualmente già incassate. Si veda in proposito l’articolo 21. 

7) CONSEGNA DEI POSTEGGI

I posteggi verranno messi a disposizione degli Espositori nel termine indicato nel “Regolamento Tecnico e Condizioni di partecipazione”. Il loro allestimento dovrà essere completato nei termini ivi indicati; in difetto di ciò il contratto sarà risolto per inadempienza del partecipante con le stesse modalità e conseguenze di cui all’art. 4. 

8) ALLESTIMENTI

Gli allestimenti dovranno essere contenuti entro la superficie del posteggio assegnato, così come meglio indicato nel “Regolamento Tecnico di Manifestazione” e la loro altezza non dovrà superare l’altezza consentita dal citato Regolamento. È fatto divieto di costruire pedane accessibili che superino l’altezza di m. 0,70. Gli allestimenti ed i relativi impianti dovranno essere costruiti a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro di prevenzione incendi e nel rispetto delle norme inerenti all’abbattimento delle barriere architettoniche. Wopart Executive sagl si riserva il diritto di far modificare o rimuovere gli allestimenti e relativi impianti non rientranti nelle prescrizioni sopra indicate. Ogni responsabilità in ordine alla statica degli allestimenti, all’esecuzione e conduzione dei relativi impianti ed agli eventuali danni che dovessero subire persone o cose di proprietà di Wopart Executive sagl o di terzi, è a carico esclusivamente dell’Espositore. L’accesso ai padiglioni espositivi è vietato a qualsiasi veicolo privo di dispositivi antinquinamento.

9) SICUREZZA

L’Espositore ed i terzi per suo conto operanti nel Quartiere Fieristico sono tenuti alla scrupolosa osservanza dell’intero sistema normativo vigente in materia di tutela della salute ed integrità dei lavoratori nonché al rispetto delle norme in materia di regolarità contributiva e previdenziale, nell’arco dell’intera attività fieristica e cioè: allestimento stand, gestione della manifestazione, smontaggio dello stand ed ogni altra attività connessa. L’Espositore, inoltre si impegna ad osservare e a far osservare a tutte le imprese esecutrici che operano per suo conto, durante il montaggio e smontaggio dello stand e in relazione a qualsiasi altra attività inerente o connessa, il “Regolamento Tecnico”. L’inosservanza del regolamento di cui sopra, potrà comportare la disattivazione immediata delle utenze erogate allo stand.

10) RICONSEGNA DEI POSTEGGI

l termine della manifestazione e non prima, gli Espositori dovranno procedere alla rimozione dei prodotti e materiali da essi installati e, previo ottenimento del buono d’uscita da parte dell’Organizzatore, allontanarli dal Quartiere Fieristico entro le date al riguardo indicate nel “Regolamento”. È fatto obbligo all’Espositore di riconsegnare lo stand nello stato in cui gli fu affidato. In caso di mancato rispetto dei tempi di disallestimento e/o di inerzia da parte dell’Espositore allo sgombero dell’area, l’Espositore stesso esprime il proprio irrevocabile consenso affinché si provveda d’ufficio, decorso il termine dell’ultimo giorno concesso per le operazioni di disallestimento, considerando quanto rimasto sul posteggio come materiale di rifiuto da avviare alle discariche pubbliche e l’Espositore sarà tenuto al rimborso di tutte le spese dirette ed indirette sostenute per lo sgombero, oltre ad una penale di € 1.000,00 (euro mille/00) e fatti salvi eventuali rimborsi per maggiori danni e ferma la facoltà per l’Organizzatore di escluderlo dalla partecipazione alle future edizioni del Salone. Il buono d’uscita, pur non potendo essere rilasciato agli Espositori che non abbiano proceduto al saldo di ogni propria posizione debitoria, diretta od indiretta, nei confronti dell’Organizzatore, non costituirà quietanza di pagamento degli importi dovuti per la partecipazione al Salone, e sarà valido per il solo veicolo indicato sul buono stesso. Il partecipante espressamente autorizza l’Organizzatore a verificare che nei veicoli e nei bagagli dell’Espositore e/o dei suoi incaricati, in uscita dal Quartiere Fieristico, non si trovino prodotti e materiali diversi da quelli installati nel posteggio ed elencati nel buono d’uscita, autorizzando l’Organizzatore ad impedire l’uscita di prodotti e materiali non elencati in detto buono. Wopart Executive sagl non assumono alcuna responsabilità per le merci, i materiali e quant’altro lasciato senza sorveglianza dagli Espositori nel Quartiere Fieristico.

11) ACCESSO AL QUARTIERE – PRESENZA NEI POSTEGGI

Durante i periodi di allestimento e di smontaggio si può accedere al Quartiere Fieristico solo se in possesso dell’apposito Pass rilasciato dall’Organizzazione. I fornitori/trasportatori che accederanno al quartiere, per conferire materiale su incarico dell’Espositore, dovranno essere in possesso anche di apposito Documento Di Trasporto (DDT) recante i dati identificativi dell’Espositore di interesse, quali: ragione sociale dell’Espositore, padiglione, stand. Ai fornitori che si presenteranno con Documento Di Trasporto sprovvisto di tali dati, sarà negato l’accesso al Quartiere Fieristico. L’Espositore è responsabile del possesso dei requisiti tecnico-professionali delle aziende che, per suo incarico, interverranno nel Quartiere Fieristico. Wopart Executive sagl potrà definire, anche al fine della normativa sulla sicurezza sul lavoro, particolari criteri di accesso al Quartiere Fieristico durante i periodi di allestimento o di smontaggio, nonché limitare l’accesso dei mezzi e/o prevedere addebiti in caso di permanenza dei mezzi fuori dagli spazi e/o dai tempi definiti dall’Organizzatore. Durante i giorni di manifestazione l Salone è aperto al pubblico; costo del biglietto d’ingresso: 20 CHF. Per consentire il libero ingresso degli Espositori e del loro personale al Salone, l’Organizzatore predisporrà apposite tessere la cui regolamentazione è contemplata nel “Regolamento Tecnico di Manifestazione” e la cui utilizzazione comporta l’accettazione del presente regolamento. L’Espositore è comunque responsabile, a tutti gli effetti, del comportamento di coloro a cui fornisce tessere d’ingresso, nonché del comportamento dei propri dipendenti, ausiliari e collaboratori, nell’espletamento delle mansioni ad essi attribuite.
L’Espositore dovrà assicurare la presenza nel posteggio di personale commerciale qualificato, per tutta la durata del Salone e per l’intero orario giornaliero; inoltre è fatto obbligo all’Espositore di non rimuovere i prodotti esposti prima del termine del Salone. In difetto di quanto sopra, all’Espositore inadempiente sarà applicata una penale di € 5.000,00 (euro cinquemila/00) ferma la facoltà dell’Organizzatore di escluderlo dalla partecipazione alle future edizioni del Salone. 

12) SORVEGLIANZA CONTRO I FURTI – RESPONSABILITÀ PER FURTI E DANNI – ESONERO DI RESPONSABILITÀ DI WOPART EXECUTIVE SAGL – CLAUSOLA DI MANLEVA

Durante l’orario di apertura dei padiglioni l’Espositore dovrà vigilare il proprio posteggio direttamente o attraverso proprio personale. L’Espositore è obbligato a presidiare, con proprio personale, lo stand durante tutto il periodo di apertura della manifestazione. L’Espositore è unico custode, per tutto il periodo di svolgimento della manifestazione (compresi i periodi di allestimento/disallestimento) di tutti i materiali, beni e arredi presenti nello stand. Quale custode dello stand l’Espositore si obbliga a manlevare, sostanzialmente e processualmente Wopart Executive sagl e a mantenerlo indenne da ogni perdita, danno, responsabilità, costo o spesa, incluse le spese legali, derivanti dall’utilizzo dello stand e dello spazio espositivo assegnato. Wopart Executive sagl, pur provvedendo per tutta la durata del Salone e per tutti i giorni previsti per l’allestimento e lo sgombero dei posteggi ad un servizio generale di vigilanza diurna e notturna all’interno del Quartiere Fieristico, è esonerato, da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine a furti e/o danni che dovessero verificarsi a scapito dell’Espositore. L’Espositore sarà responsabile anche verso Wopart Executive sagl di tutti i danni diretti ed indiretti che per qualsiasi causa siano attribuibili a lui od a personale per suo conto operante (ivi compresi i danni provocati dagli allestimenti o dagli impianti eseguiti in proprio o da terzi da lui incaricati). 

13) ASSICURAZIONI – ESONERI, ASSUNZIONI E LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ

Durante l’orario di apertura dei padiglioni l’Espositore dovrà vigilare il proprio stand direttamente o attraverso proprio personale. Wopart Executive sagl, pur provvedendo per tutta la durata del Salone e per tutti i giorni previsti per l’allestimento e lo sgombero degli stands, ad un servizio generale di vigilanza diurna e notturna all’interno del Quartiere Fieristico negli orari di chiusura al pubblico ed agli espositori, è esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine a furti e/o danni che dovessero verificarsi nei confronti dell’Espositore. L’Espositore sarà responsabile anche verso Wopart Executive sagl di tutti i danni diretti ed indiretti che per qualsiasi causa siano attribuibili a lui od a personale per suo conto operante (ivi compresi i danni provocati dagli allestimenti o dagli impianti eseguiti in proprio o da terzi da lui incaricati). Il risarcimento dei danni dipendenti da furto o danneggiamenti che dovessero verificarsi nei confronti dell’Espositore, anche al di fuori dell’orario di apertura dei padiglioni (ivi compresi tutti i giorni previsti per l’allestimento e lo sgombero degli stands), avverrà solo tramite coperture assicurative e nei limiti/condizioni ivi previsti. L’Espositore beneficerà delle seguenti assicurazioni stipulate da Wopart Executive sagl:
a) garanzia per Responsabilità Civile Verso Terzi, comprendente i danni da incendio: massimale unico € 5.000.000,00;
b) garanzia per la Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro: massimale per sinistro € 2.000.000,00 con limite di € 1.000.000,00 per persona;
d) rinuncia da parte dell’Assicuratore ad ogni rivalsa verso tutti gli Espositori e Wopart Executive sagl.
Le coperture assicurative sopra indicate sono disciplinate dalle condizioni e limitazioni che l’Espositore potrà richiedere alla Segreteria Organizzativa della manifestazione, e che saranno riportate nella documentazione relativa alla manifestazione stessa. Dette coperture non escludono la responsabilità dell’Espositore per tutti i rischi che secondo l’autonoma valutazione dell’Espositore non fossero garantiti o che superassero i limiti di copertura sopra riportati. L’Espositore stesso dovrà provvedere alle opportune coperture integrative. In ogni caso L’Espositore si obbliga ad inserire nelle coperture integrative la rinuncia dell’assicuratore ad ogni azione di rivalsa verso gli Espositori e Wopart Executive sagl, ed in difetto dovrà tenerli sollevati da ogni azione che dovesse essere svolta nei loro riguardi. Preso atto di quanto sopra, l’Espositore, comunque, (per sé e per i propri collaboratori od incaricati) espressamente esonera Wopart Executive sagl da ogni responsabilità per perdite od avarie che per qualsiasi ragione dovessero verificarsi nello spazio espositivo assegnatogli, durante lo svolgimento del Salone o durante l’allestimento e disallestimento dello stand, e di quanto ivi si trova, ed assume a proprio carico la responsabilità degli eventuali danni causati anche a terzi dalla gestione dello spazio espositivo o da quanto immesso nello stesso, e non coperti nei termini e modi sopra indicati o attivati dall’Espositore stesso. Wopart Executive sagl declina ogni responsabilità per danni consequenziali, danni di immagine, perdite di fatturati ecc. Anche per i danni diretti l’Espositore accetta che Wopart Executive sagl limiti la propria responsabilità ai limiti e massimali delle coperture assicurative sopra riportati. L’Espositore accetta tali limitazioni di responsabilità.

14) RIPRESE FOTOGRAFICHE E VIDEO

Tanto i prodotti e le merci esposte quanto i posteggi che li ospitano non possono essere fotografati, filmati, disegnati o comunque riprodotti senza l’autorizzazione dei rispettivi Espositori e dell’Organizzatore. L’inosservanza di questo divieto autorizza il personale di sorveglianza ad allontanare dal Quartiere Fieristico i trasgressori, previo ritiro del documento d’ingresso in loro possesso. Wopart Executive sagl si riserva il diritto di riprendere, riprodurre, diffondere e autorizzare la ripresa, la riproduzione e la diffusione di vedute di insieme e di dettaglio interne ed esterne, senza che l’Espositore abbia titolo per richiedere compensi. 

15) TEMPORANEA IMPORTAZIONE E PRATICHE DOGANALI

La temporanea importazione delle opere di provenienza estera e l’espletamento delle pratiche doganali, potranno avvenire – a spese dell’Espositore – tramite lo Spedizioniere Ufficiale di Wopart Executive sagl, secondo le modalità indicate sul sito www.wopart.eu, con esonero di ogni responsabilità per l’operato dello Spedizioniere Ufficiale anche nei riguardi di Wopart Executive sagl.

16) SERVIZI TECNICI

Wopart Executive sagl fornirà agli Espositori il servizio di energia elettrica per illuminazione e si riserva di attivare, ovvero di appaltare o di concedere esclusive per qualsiasi servizio che ritenga utile ai partecipanti, stabilendone le modalità di esercizio. Il servizio di pulizia dei posteggi dovrà essere effettuato a cura e spese dei rispettivi Espositori tramite proprio personale, o avvalendosi della ditta all’uopo autorizzata da Wopart Executive sagl; per tutte le operazioni di facchinaggio, trasporto, carico e scarico merci, gli Espositori potranno avvalersi dello Spedizioniere Ufficiale di Wopart Executive sagl. L’Espositore prende atto che i servizi (sia gestiti direttamente da Wopart Executive sagl che appaltati, che concessi in esclusiva) assicurano regolari prestazioni nell’ambito di un normale impegno dei servizi stessi da parte dei singoli utenti, ed in ogni caso esonera Wopart Executive sagl, nonché gli appaltatori ed i concessionari dei servizi, da ogni e qualsiasi responsabilità per l’eventuale irregolarità di svolgimento dei servizi stessi. 

17) STAMPATI INFORMATIVI E INFORMAZIONI ONLINE

Wopart Executive sagl si riserva di provvedere alla realizzazione del Catalogo Online e alla diffusione di informazioni (anche in forma sintetica od abbreviata) contenute nella Domanda di Partecipazione, sugli Espositori e sulle opere dagli stessi presentati, oltre che su quant’altro esposto o presentato, utilizzando i mezzi e le tecniche di comunicazione (stampati, CD ROM, Internet od altro) che riterrà più idonei senza alcuna propria responsabilità per eventuali omissioni, errori o malfunzionamento. I dati riportati saranno riferiti alle domande di adesione pervenute ed accettate sino a 30 giorni prima della data di apertura del Salone. Tutto ciò non pregiudica il diritto dell’Organizzatore di modificare l’assegnazione dei posteggi. Quanto sopra vale anche per il contenuto di altri moduli informativi compilati dall’Espositore o da un suo incaricato e messi a disposizione dell’Organizzatore anche a mezzo di strumenti informatici. 

18) FORME PUBBLICITARIE A PAGAMENTO

All’esterno dell’area espositiva assegnata, ogni forma di propaganda e pubblicità deve essere effettuata esclusivamente per tramite dell’Organizzatore o dei concessionari di Wopart Executive sagl ed è soggetta al pagamento del canone e relativi oneri fiscali. 

19) PARCHEGGI

Ai parcheggi predisposti per gli Espositori potranno accedere – sino ad esaurimento dei posti disponibili – esclusivamente gli autoveicoli muniti di apposito contrassegno (valido per un solo ingresso giornaliero) rilasciato dall’Organizzatore, e la loro sosta è consentita soltanto negli appositi spazi e durante l’orario di apertura del Quartiere Fieristico. In caso di inosservanza di tali disposizioni Wopart Executive sagl potrà far trasportare il veicolo fuori del parcheggio, a rischio e spese dell’Espositore al quale è stato rilasciato il contrassegno e del proprietario del veicolo il quale rimarrà responsabile in solido con l’Espositore per le relative spese. Ciascuno degli occupanti dei veicoli dovrà essere munito di documento valido per l’accesso al Quartiere Fieristico. Poiché i parcheggi non godono di custodia, Wopart Executive sagl è esonerato da ogni responsabilità di custodia del veicolo, e non sarà responsabile per danni e furti di ogni genere. 

20) DIVIETI PARTICOLARI – DIVIETO GENERALE

In particolare agli Espositori è vietato: – l’utilizzo, all’interno del Quartiere Fieristico, di propri carrelli elevatori e mezzi di sollevamento, salvo deroghe scritte rilasciate da Wopart Executive sagl come da procedura prevista nel “Regolamento Tecnico di Manifestazione”; – la cessione anche parziale e lo scambio anche parziale del posteggio avuto in assegnazione; – qualsiasi forma di pubblicità al di fuori del proprio posteggio e nel Quartiere Fieristico; la distribuzione di materiale pubblicitario (volantini, depliants e simili) è vietata anche all’esterno del Quartiere Fieristico, a distanza inferiore ai 500 metri dagli ingressi; – ogni iniziativa spettacolare o di intrattenimento, di qualsiasi tipo, natura e caratteristiche, ancorché limitata all’interno dello stand senza la preventiva autorizzazione scritta da parte dell’Organizzatore. I divieti di carattere tecnico emanati per motivi di sicurezza, igiene, inquinamento in generale per le persone e per le cose, nonché al fine di impedire la manomissione dei beni mobili ed immobili del Quartiere Fieristico e le prescrizioni relative, contenuti nel “Regolamento Tecnico”, si intendono facenti parte delle presenti condizioni generali di contratto, e l’Espositore si impegna ad osservarli strettamente. È in ogni caso ed in via generale fatto divieto agli Espositori di porre in essere comportamenti che, a giudizio dell’Organizzatore, siano in contrasto con le finalità del Salone o possano pregiudicarne il regolare svolgimento. In caso di inosservanza anche di uno soltanto di tali divieti, ovvero di quelli richiamati dal presente articolo, l’Organizzatore potrà applicare le sanzioni previste dal “Regolamento Tecnico” e/o risolvere il contratto di partecipazione al Salone senza necessità di pronuncia del Giudice ma semplicemente mediante qualsiasi comunicazione scritta all’Espositore presso il suo posteggio. Ciò comporterà l’immediata chiusura del posteggio ed il ritiro dei documenti di accesso al Quartiere Fieristico, senza pregiudizio per i corrispettivi dovuti dall’Espositore. 

21) RINVIO, RIDUZIONE O SOSPENSIONE DEL SALONE

È facoltà discrezionale ed insindacabile dell’Organizzatore apportare modifiche alle date di svolgimento del Salone, senza che per ciò l’Espositore possa recedere o comunque sciogliere il contratto e liberarsi degli impegni assunti. L’Espositore espressamente rinuncia a chiedere all’Organizzatore alcun tipo di indennizzo ovvero risarcimento danni in caso di differimento delle date del Salone ovvero di suo annullamento in ragione di sopravvenute esigenze organizzative e/o per cause di forza maggiore ivi comprese esigenze dovute ad emergenze anche di carattere sanitario. Inoltre l’Organizzatore potrà ridurre il Salone, ovvero sopprimerlo in tutto od in alcuni suoi settori, senza con ciò essere tenuto alla corresponsione di indennizzi, penali o danni di sorta. In tali casi l’Organizzatore dovrà dare comunicazione delle modifiche attuate mediante comunicazione scritta, (lettera raccomandata, fax, telegramma o altro idoneo mezzo), da inoltrarsi almeno 14 (quattordici) giorni prima della data prevista per l’inizio della manifestazione. L’Espositore, in caso di differimento delle date del Salone, per qualsiasi causa, autorizza l’Organizzatore a trattenere tutte le somme versate che così si intenderanno in acconto o a saldo della partecipazione all’edizione posticipata. 

22) DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

L’Espositore è tenuto a non fare uso dei diritti derivanti dal contratto di partecipazione a WOPART in contrasto con l’interesse e le finalità della manifestazione: verificandosi tale ipotesi, l’Organizzatore notificherà all’Espositore una diffida scritta alla cessazione dell’abuso di diritto, riservandosi, in caso di inottemperanza, di non ammetterlo alle successive edizioni della manifestazione. È fatto inoltre obbligo all’Espositore di attenersi alle prescrizioni che le Autorità di Pubblica Sicurezza e quelle preposte alla prevenzione incendi, alla prevenzione antinfortunistica ed alla vigilanza sui locali aperti al pubblico dovessero emanare nei confronti di Wopart Executive sagl.

23) RECLAMI

Eventuali reclami relativi all’organizzazione e alla realizzazione della manifestazione dovranno essere immediatamente notificati per iscritto all’Organizzatore e comunque entro sette giorni dalla conclusione della manifestazione. Reclami successivi non potranno costituire oggetto di controversia con l’Organizzatore.

24) FORO DI COMPETENZA E LEGGE APPLICABILE

Per qualsiasi controversia, il foro esclusivo di competenza è quello di Lugano, con applicazione della legge svizzera.

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